SUCCESSIONI
Azione di petizione ed azione di riduzione dell'eredità
L'azione di petizione dell'eredità, prevista dal'art. 533 c.c., viene intentata dall'erede onde ottenere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza alcun titolo, allo scopo di ottenere la restitiuzione degli stessi. Tale azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni. L'azione di riduzione ha invece per scopo la reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre (art. 553 c.c.). Soggetti legittimati ad intentare tale azione sono il legittimario leso, quello escluso dal testatore, l'erede e l'avente causa del legittimario.
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