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RECUPERO CREDITI


Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo


L'art. 642 c.p.c. prevede che, su istanza del ricorente, il decreto ingiuntivo possa essere dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo.
Tale richiesta può essere accolta se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato.
L'esecuzione provvisoria può anche essere concessa se vi è pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo.
L'art. 63 delle disp. att. c.c. prevede inoltre che l'amministratore di un condominio può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo per la riscossione dei contributi condominiali, in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea.

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